Lo stalking


Cos'è lo stalking Lo stalking è il comportamento di chi "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita" (art. 612-bisc.p). E' un comportamento “antico” che esiste da molti anni e molto diffuso, anche se è stato regolato specificamente da un norma penale solo con la legge 23 aprile 2009, n. 38. Prima di questa legge alcune condotte (non tutte), che oggi rientrerebbero sicuramente nella definizione di stalking, venivano punite da altre norme penali (minaccia, violenza privata, maltrattamenti in famiglia, molestie).
Il termine stalking, e quindi di stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di "camminare con circospezione", indicante anche "cacciatore in agguato".
Lo stalker, dunque, "caccia" o "si apposta per" la propria vittima. Chi è lo stalker Una premessa: si utilizzerà per comodità il termine stalker (e gli aggettivi correlati) al maschile, ma casistica e diritto non fanno differenze; anche le donne possono essere stalker.
Sebbene parte della dottrina ritenga che lo stalker sia una persona affetta da problemi di natura psicologica, a parere di altra dottrina (e di chi scrive) lo stalker non è necessariamente affetto da patologie psicologiche. Lo stalker per antonomasia è, di solito, l'ex-fidanzato/a o l'ex-marito/moglie della vittima. Si tratta del cosiddetto “stalker emotivo”, che cerca di controllare, di non perdere, di avvincere a sé la persona con cui vi è stata una relazione sentimentale.
Accanto a questa figura la casistica rinviene altri tipi di stalker:

Il tratto comune, il comune denominatore tra queste figure è sempre quello della relazione personale con la vittima, relazione che può essere o meno nota alla persona offesa e che può essere biunivoca (es.: storia d'amore terminata) o univoca (es.: stalker di celebrità).
Nel prossimo articolo approfondiremo la descrizione della condotta di stalking prevista dal codice penale, in cosa consiste tale condotta e quando viene punita. Cos'è il cyber-stalking Nessuna citazione è in grado di definire le implicazioni che la diffusione d’internet ha sulla società quanto la definizione che lo stesso padre fondatore della rivoluzione tecnologica ne ha dato. Pur tralasciando ogni tipo di analisi tecnica sulla diffusione d’internet nella società odierna, quello che appare incontestabile è l’inadeguatezza dei sistemi giuridici posti a protezione di eventuali situazioni criminali che si possono creare proprio attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
E’ evidente, infatti, come la diffusione repentina dei sistemi di comunicazione virtuale lasci il passo alla lentezza per così dire delle leggi poste a protezione degli utenti.
Vengono a crearsi quindi situazioni estreme in cui l’uso del computer, da gesto appartenente alla quotidianità di ognuno di noi, si riveli uno strumento pericolosissimo. Questo accade soprattutto a causa dell’anonimato che viene garantito nel momento in cui un soggetto utilizzi uno computer per comunicare o per svolgere una qualsiasi attività, lavorativa o meno.
E’ vero che in linea di massima è possibile risalire all’autore del comportamento quantomeno scorretto attuato attraverso il web, e ciò attraverso la identificazione dell’indirizzo IP, ma è altrettanto vero che un utente esperto saprà aggirare l’ostacolo rendendo quantomeno difficoltosa la sua identificazione. L’anonimato, insieme alla facilità di accesso ad una rete internet, ha così portato l’insorgere di fenomeni prima sconosciuti ma che oggi sono generalmente riconosciuti come azioni quantomeno immorali.
Non possiamo dare una definizione generalmente riconosciuta di cyberstalking, ma possiamo sicuramente affermare che esso comprenda al suo interno tutta una serie di attività e comportamenti, attuati attraverso l’abuso delle moderne tecnologie, atti a causare una molestia e disturbo nei confronti di un soggetto.
Nonostante si possano notare già dalla definizione approssimativa i punti di convergenza che questo fenomeno ha con lo stalking, la caratteristica più subdola di questa forma di molestia, seppur virtuale, è la difficoltà che una vittima ha o potrebbe avere nell’identificazione dello stesso.
La criminologia, infatti, ci ha dimostrato come lo stalker, nonostante sia associato al cacciatore che agisce senza farsi vedere dalla preda, voglia in realtà far notare la propria presenza alla vittima. Il cyberstalker, invece, spesso approfitta dell’anonimato che gli viene offerto dall’utilizzo di internet per attuare la sua molestia. L’impatto psicologico che questa forma di molestia ha sulla vittima viene a mio avviso sottovaluta, in quanto anche solo da un punto di vista psicologico il primo passo per rispondere ad una minaccia è conoscere la minaccia stessa, sapere da chi difendersi prima che sapere con cosa difendersi.
Bene, questo oggi non è possibile a causa di una lacuna legislativa che non permette alle vittime di cyberstalking di trovare strumenti di tutela adeguati per difendersi da un molestatore on line. Accertato che il cyberstalking si concretizza in una molestia attuata attraverso i moderni sistemi di comunicazione telematica (sms, social network, email, blog, siti web), bisogna notare che queste forme di abuso di internet risultano agevolate o quantomeno non impedite, dagli stessi gestori e fornitori di servizi telematici.
In base all’art 16 del Dlgs n.70 del 2003, infatti: “1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

  1. Non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
  2. Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

Appare evidente che la norma in esame, declinando ogni responsabilità del fornitore di servizi di hosting, li rende non responsabili di quanto pubblicato dagli utenti nei siti, blog etc.
A ciò si aggiunga che gli utenti nel momento in cui si registrano su una delle piattaforme si avvalgono dell’uso di un nickname, ossia di uno pseudonimo, che non corrisponde alla identità reale dell’effettivo fruitore del servizio.
Questa irrintracciabilità dell’utente, che può senza ombra di dubbio utilizzare anche 100 diversi nick name per non farsi scoprire, oppure reti VPN che gli assegnano altri IP o sistemi come TOR di anonimizzazione del traffico che rende difficile se non impossibile, l’identificazione da parte della polizia postale.
Nel caso in cui dietro ad un nickname quindi si nasconda uno stalker è ostico tanto per la potenziale vittima quanto per gli addetti della polizia postale, individuarlo e fornire così una adeguata tutela e la cessazione della molestia. Bisogna notare altresì che il cyberstalking spesso e volentieri può tramutarsi in stalking vero e proprio, oppure può essere un sopporto per lo stesso ai fini di attuare una più efficace persecuzione che coinvolga la vita della vittima a 360 gradi. Mezzi di perpretazione del cyberstalker I mezzi attraverso i quali viene comunemente perpetrata la molestia informatica sono i seguenti:

Tipi di cyberstalkers La prima classificazione che può essere effettuata sui cyberstalkers è quella tra cyberstalkers on line e cyberstalkers offline.
I primi sono quasi sempre dei soggetti sconosciuti alla vittima, la quale si ritrova da un giorno all’altro e senza saperne il perché, a ricevere molestie sulle piattaforme tecnologiche. Questa forma di molestia è tendenzialmente più limitata nel tempo rispetto a quella perpetrata dai molestatori offline.
I secondi conoscono la vittima e le loro molestie si prolungano per molto tempo.
P.Boji ha effettuato uno studio sul tema mettendo on line un questionario dal quale è risultato che su un campione di 169 soggetti circa un terzo è vittima di attacchi da parte di cyberstalkers. Dal canto suo P.Aftab ha condotto un altro studio nel quale è emerso che la molestia virtuale è in aumento e che le principali vittime della stessa possono essere i bambini a causa della loro evidente vulnerabilità.
I cyberstalkers possono essere poi classificati in cinque distinte categorie, che ricalcano approssimativamente le stesse caratteristiche dello stalker:

E’ una forma molto pericolosa in quanto la minaccia da reale potrebbe diventare reale potrebbe essere indirizzata verso soggetti minorenni che navigano in rete con l’ingenuità che gli è propria. Le potenziali vittime del cyberstalking Essendo il cyberstalking un fenomeno trasversale è improbabile se non impossibile delineare un quadro che esponga in maniera certa quali categorie di persone possano essere delle potenziali vittime di attacchi cibernetici.
Quello che è certo è che i bambini rappresentano una categoria fortemente a rischio data l’ingenuità e l’inconsapevolezza con la quale si avvicinano e utilizzano le nuove piattaforme tecnologiche. Il dato più preoccupante in questa visione è la possibilità che un cyberstalking indirizzi le sue molestie verso i minori e che queste si possano rivelare l’anticamera di azioni criminali ben più gravi rispetto alla mera azione persecutoria.
Sarebbe opportuno come sempre che la navigazione in rete da parte dei minori venga effettuata sotto il constante controllo di genitori e/o di persone adulte. Oltre questo però possiamo affermare con una certa consapevolezza che chiunque indipendentemente dall’età e dalla posizione possa ricevere delle intrusione poco gradite da parte di cyberstalkers.
Bisogna notare che spesso le vittime di cyberstalking tendono a non prendere sul serio il problema, avendo l’errata convinzione che la molestia virtuale non sia tanto grave come quella reale. Questo va assolutamente respinto, in quanto, non si può escludere che il cyberstalker da mero pedinatore virtuale decida di intromettersi anche nella vita reale di una persona a causa della sua ossessione e visto che internet rappresenta un’appendice della nostra vita reale. Di conseguenza nessuno e con nessun mezzo, può intromettersi nella vita di una persona: questo è immorale prima che illegale.
Una vittima di cyberstalking, inoltre, viene assediata in maniera ancor più subdola di quella di un stalking, in quanto non si sentirà più sicura nemmeno “dentro le mura le mura di casa”. L’assedio sarà costante e nessuno deve credere che tollerare una violenza sia il modo giusto per combatterla. Difendersi dai cyberstalkers Appurato che il cyberstalking è costituito da un insieme di minacce e molestie perpetrate attraverso internet(chat, e-mali, forum, social- network), è utile attuare una serie di precauzioni allo scopo di:

  1. Conoscere il cyberstalking
  2. Difendersi dal cyberstalking

Conoscere il cyberstalking vuol dire essere in grado di riconoscere se e quando un soggetto ci sta molestando su internet.
Qualsiasi forma di contatto indesiderato ci venga perpetrato senza il nostro consenso e senza il nostro piacere rappresenta una molestia virtuale.
Difendersi dal cyberstalking non vuol dire rinunciare ad avere una “vita sul web” ma vuol dire approntare una serie di cautele che possano, vista la lacuna legislativa, quantomento limitare i danni.
I titolari di una pagina Facebook e/o Twitter dovranno prestare la massima attenzione alle impostazioni privacy messe a disposizione dal gestore: è sconveniente e poco intelligente avere un profilo aperto che permetta a chiunque di raccogliere informazioni sulla nostra vita. Se possibile è preferibile usare nei forum o nelle chat nomi di fantasia e non concedere una “confidenza virtuale” a persone che non si è certi di conoscere.
Nella creazione di e-mail private, adesioni a siti o a social network occorre creare password affidabili, possibilmente formate da un insieme di numeri e simboli in modo tale da evitare intrusione.
Nel caso in cui ci si renda conto di essere molestati virtualmente bisogna memorizzare ora,luogo e ogni forma di contatto o di messaggio che viene inviato: questa raccolta di informazioni sarà utile per provare la persecuzione virtuale.
Bisogna denunciare i fatti, non fare finta di niente credendo che il cyberstalker cessarà il suo comportamento, spesso e volentieri maggiore sarà l’indifferenza maggiori saranno i metodi che userà per attirare l’attenzione e per creare un contatto.
Per avere maggiori informazioni sulle tutele è possibile collegarsi al sito della Polizia Postale; l’unico neo è la mancanza attualmente di un procedura elettronica che funga da filo diretto tra la vittima e gli Agenti di Polizia. Statistiche Una tra le ricerche più complete sul crimine informatico rivela oltre 1 milione di vittime al giorno nel mondo. Agli internauti italiani il cyber crime è costato 617 milioni di euro.
Per la prima volta un’indagine della Norton calcola il costo globale legato al crimine informatico, che ammonta a 114 miliardi di dollari all’anno. Se consideriamo il valore attribuito dalle vittime al tempo perso a causa del cyber crime, lo studio rivela una spesa di altri 274 miliardi di dollari.
In Italia il 68% degli intervistati ha subito attacchi informatici negli ultimi 12 mesi, subendo una perdita di 617 milioni di euro in costi finanziari e altri 6 miliardi di euro valutati in termini di tempo perso per risolvere gli attacchi informatici. Con 431 milioni di vittime a livello globale e una spesa di 388 miliardi di dollari che comprende i costi finanziari per le vittime e il valore attribuito dagli utenti al tempo perso, il costo totale del crimine informatico supera il mercato nero di marijuana, cocaina e eroina messe insieme (288 miliardi di dollari).
Secondo il Norton Cybercrime Report 2011 più di due terzi degli adulti (69%) è stato vittima di un crimine informatico. Ogni secondo sono 14 gli utenti che subiscono attacchi e ogni giorno se ne contano più di un milione. Per la prima volta, il Norton Cybercrime Report rivela che il 10% degli adulti ha sperimentato un episodio di crimine informatico sul proprio dispositivo mobile. Anche l’Internet Security Threat Report, Volume 16 di Symantec ha registrato un aumento del 42% delle vulnerabilità mobile nel 2010 rispetto al 2009, evidenziando la tendenza dei criminali informatici a indirizzare il loro interesse all’ambito mobile. Oltre alle minacce sui dispositivi mobili, la crescente interazione sui social network e la mancanza di protezione sembrano essere alcune delle principali cause di attacchi informatici.
Secondo lo studio, sono gli uomini tra i 18 e i 31 anni appartenenti alla cosiddetta Google Generation, che accedono a Internet dai dispositivi mobili, ad essere i più vulnerabili ai crimini online: infatti, 4 su 5 (80%) hanno sperimentato una qualche forma di attacco. Il 33% degli utenti di smartphone in Italia utilizza tali dispositivi per accedere a Internet e l’8% di tutto il crimine informatico si verifica sui dispositivi mobili. Nonostante la diffusione del crimine informatico sui dispositivi mobili, il 78% non utilizza una password per proteggere il dispositivo da accessi non autorizzati alle informazioni personali e il 30% scarica applicazioni da siti web non ufficiali. Solo il 13% possiede un software di sicurezza mobile aggiornato e il 10% utilizza applicazioni in grado di verificare la sicurezza dei file e dei siti web e in grado di eliminare le informazioni personali in caso di furto o smarrimento.
Dalle statistiche emerge con preoccupante chiarezza quanti e quali siano i pericoli legati all’abuso di internet.
la Rete infatti offre grandi possibilità di comunicazione e interazione tra sconosciuti ed offre all’utente una (molto spesso illusoria) garanzia di anonimato. Avendo caratteristiche del tutto peculiari, lo stalking telematico è stato ribattezzato cyberstalking. Il mezzo informatico offre al cyberstalker diverse modalità di azione:

Come per lo stalking ciò che unifica una quantità così diversificata di condotte è l’elemento soggettivo: la coscienza e volontà dell’idoneità del proprio comportamento a terrorizzare la vittima.
Stalking e cyberstalking hanno significato in primo luogo una nuova concezione della molestia: non più una semplice insistenza, un fastidio, uno scherzo poco gradito, bensì una grave lesione della libertà e della sfera personale del soggetto passivo. Occorre evidenziare che il cyberstalking non è affatto una semplice molestia virtuale: la molestia compiuta nel così detto "mondo virtuale" dell’informatica o della telematica in realtà è produttiva di effetti del tutto reali e gravi e per nulla virtuali. Le molestie commesse con il mezzo del computer o attraverso Internet spesso sono anzi anche più gravi e lesive per la vittima che quelle "tradizionali".
Tuttavia si rileva che la percezione che la società civile ha di questa fattispecie è confusa e purtroppo condizionata dalla scarsa conoscenza delle - più o meno - nuove tecnologie. Infatti Internet è una sorta di "mondo parallelo" con case, strade, luoghi di incontro, negozi, studi professionali: un mondo dove però è assai più facile mascherare e manipolare la realtà – basti pensare ai molestatori che impersonificano la vittima su chat o siti erotici diffondendone il numero di telefono o l’indirizzo di casa, con le gravissime conseguenze che sono immaginabili – oppure violare la sfera di intimità del soggetto passivo, attraverso l’intrusione nel sistema informatico altrui.